Giudice Unico e composizione Collegiale

Il 2 giugno 1999 è stata istituita la nuova figura del Giudice Unico di primo grado.

E’ stato anche abolito l’ufficio del Pretore trasferendo le sue competenze al Tribunale ordinario in materia sia civile che penale, escluso quanto attribuito al Giudice di pace.

Il Tribunale ordinario decide, sia in materia civile che penale, prevalentemente in composizione monocratica (giudice singolo) e per specifiche ipotesi in composizione collegiale (collegio di tre giudici).

Per determinare la competenza del Giudice penale si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato.

Al giudizio del collegio di tre giudici sono assegnati i delitti puniti con la pena della reclusione superiore a 10 anni e alcuni reati che riguardano la criminalità organizzata o ipotesi delittuose di particolare gravità come, ad esempio, la violenza sessuale e la discriminazione razziale.

Il Giudice Unico è competente per tutti i reati puniti con la pena della reclusione fino a 10 anni, ad eccezione per i reati di traffico illecito di sostanze stupefacenti, la cui pena della reclusione può essere anche superiore a 20 anni, se il fatto è commesso in concorso tra più di tre persone.  

Il Tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della Corte di assise o del Giudice di pace.

La Corte di assise è competente per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo di ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati.

Tra le altre competenze della Corte rientrano i delitti di omicidio del consenziente, istigazione al suicidio e omicidio preterintenzionale; ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.