Il Tribunale

E’ un Ente Pubblico dove il giudice amministra la giustizia.
 
Il Tribunale ha una competenza territoriale, con Sezioni staccate e con i Giudici di Pace e si occupa della materia civile e penale.
 
Ogni Tribunale, oltre ai magistrati di area civile e penale, ha un Presidente.
 
Nell’ordinamento giudiziario italiano il Tribunale identifica l’organo giurisdizionale, che può avere composizione monocratica o collegiale, ossia può essere composto da un singolo magistrato o da tre magistrati.
 
E’ competente per la querela di falso, per la dichiarazione di fallimento e per le cause che ne derivano, oltrechè per le controversie di valore indeterminabile. Il Tribunale è inoltre giudice di appello rispetto alle sentenze del giudice di pace.
 
In materia penale, il Tribunale esercita la giurisdizione in primo grado ed è competente per i reati che non appartengono alla competenza del giudice di pace o della corte di assise.
 
La funzione fondamentale del Tribunale è quella di assicurare una risposta giusta e fornita in tempi ragionevoli alle esigenze dei cittadini di vedere risolte le loro controversie, tanto da costituire da sempre “la ragionevole durata del processo“ un obiettivo da perseguire, oltre che un valore fondamentale della nostra Costituzione.
 
La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, entrata in vigore nel nostro ordinamento nel 1955, sancisce “Il diritto di ogni persona ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti un Tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta“.
 

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