Il Procuratore della Repubblica e l’organizzazione degli uffici

Le nuove norme in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero, dettate dal D.Lgs. 106/2008, individuano il Procuratore della Repubblica quale titolare esclusivo dell’azione penale. Tale scelta organizzativa, nel delineare il ruolo del Procuratore della Repubblica, ne accentua il carattere gerarchico. In tal modo il legislatore ha perseguito lo scopo di dare piena uniformità ed effettività all’obbligo di esercizio dell’azione penale, stabilito dalla Costituzione.

Sul piano organizzativo il Procuratore ha la possibilità di designare un vicario, tra i procuratori aggiunti dell’ufficio, per i casi di sua assenza o impedimento.

Il Procuratore può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero ad uno o più magistrati dell’Ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività
dell’ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.

Il Procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell’azione penale,la esercita personalmente ovvero mediante l’assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio. Al Procuratore della Repubblica è rimesso il potere-dovere di
determinare i criteri generali di organizzazione dell’Ufficio, di stabilire gruppi di lavoro, eventualmente coordinati da un Procuratore Aggiunto o da altro magistrato dell’Ufficio, di individuare tipologie di reati per i quali i meccanismi di
assegnazione degli affari possano essere automatici.

Il ruolo del singolo sostituto procuratore appare comunque rafforzato. La legge garantisce infatti un certo margine di autonomia al singolo sostituto, rispetto alla gestione dell’affare assegnato dal dirigente.

In determinati casi il Procuratore può disporre la revoca della assegnazione del procedimento; il sostituto può allora presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica.

E’ stata esclusa la possibilità di conseguenze di natura disciplinare a carico del sostituto per effetto del provvedimento di revoca dell’assegnazione di un procedimento.

La legge assegna al Procuratore specifiche competenze in materia di provvedimenti giudiziari che limitano la libertà personale dei cittadini o che incidono su diritti di proprietà.

I rapporti con gli organi di informazione sono tenuti personalmente dal Procuratore della Repubblica, ovvero da un magistrato dell’ufficio appositamente delegato. E’ fatto divieto ai magistrati della Procura della Repubblica di rilasciare
dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, circa l’attività giudiziaria dell’ufficio.

Il testo di legge non prevede che il progetto organizzativo predisposto dal Procuratore della Repubblica debba essere approvato dal Consiglio superiore della magistratura: è comunque previsto che il Procuratore trasmetta i provvedimenti
organizzativi all’Organo di autogoverno centrale. La normazione sia primaria sia secondaria prevede,in ogni caso, che alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive il Procuratore della Repubblica sia sottoposto a
valutazione per l’eventuale conferma nell’incarico, valutazione nell’ambito della quale il C.S.M. ha modo di verificare la conformità del programma organizzativo ai principi che devono informare l’attività giudiziaria requirente.

Dal Sistema Giudiziario Italiano.