IL Pubblico Ministero e l’obbligatorietà dell’azione penale

La garanzia di indipendenza del pubblico ministero è assicurata anche attraverso la previsione dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale (art. 112 Cost.). Tale principio va inteso nel senso che, acquisita la notizia di reato, il pubblico ministero è tenuto a svolgere indagini e ha l’obbligo di sottoporre alla valutazione del giudice l’esito delle indagini stesse formulando le relative richieste. Ciò sia nel caso in cui intenda richiedere l’archiviazione, ritenuta l’infondatezza della notizia di reato, sia nel caso in cui ritenga di procedere a carico di un determinato soggetto in ordine ad una specifica ipotesi di reato.

IL PM NEL PROCESSO PENALE

la fase del procedimento penale durante la quale il Pubblico ministero, con l’aiuto della Polizia Giudiziaria, raccoglie ogni possibile elemento di prova per accertare se un determinato fatto costituisce un reato, ovvero è punito con una sanzione penale, e se la persona indagata lo ha commesso.

In questa fase, diretta dal Pubblico Ministero (il Procuratore della Repubblica, ovvero un sostituto procuratore di tale ufficio), se ritiene che ci sono le condizioni che impongono l’adozione di provvedimenti che incidono su diritti fondamentali della persona e deve chiedere ad un Giudice di emetterli.

Quando un’indagine è conclusa il P.M. decide se chiedere |’archiviazione (ovvero chiudere il caso non ravvisando una responsabilità penale) o se chiedere che l’imputato sia sottoposto a giudizio. In entrambi i casi la richiesta arriva all’Ufficio G.I.P.

Qualora invece il P.M. chieda che la persona indagata venga giudicata deve passare, almeno per i reati più gravi attraverso il filtro dell’udienza preliminare, dove vengono citati P.M.,imputato, parti lese ed i loro difensori e,dopo averlisentiti, il Giudice decide se rinviarli a giudizio avanti ad una sezione del Tribunale o se proscioglierli.

Anche i cosiddetti riti alternativi (decreto penale, giudizio immediato, patteggiamento e giudizio abbreviato) sono decisi dal Giudice per le indagini preliminari.

In particolare il patteggiamento è un modo di definire il processo con il quale P.M. e imputato concordano l’applicazione di una pena per il reato contestato. La rinuncia al dibattimento e alla celebrazione del processo comporta la diminuzione fino ad un terzo della pena irrogata. Il Giudice può accogliere o respingere la richiesta valutando se la contestazione sia corretta e se la pena sia congrua rispetto al fatto contestato.

Il giudizio abbreviato è invece un giudizio che si basa sugli atti già acquisiti nel procedimento, che vengono ad assumere valore di prova, senza la necessità di assumerle in dibattimento. La rinuncia al giudizio ordinario e il risparmio di tempi valgono anche in questo caso la diminuzione di pena di un terzo della pena eventualmente da irrogare.

 IL FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO

Gli atti contenenti la notizia di reato (denuncia, querela, referto) e la documentazione relativa alle indagini, il rituale, il pena]e, l’informazione di garanzia sono conservati insieme agli atti compiuti dalla Polizia Giudiziaria in un apposito fascicolo custodito presso l’ufficio del Pubblico Ministero.

Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari ai quali i difensori hanno diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del Pubblico Ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto; essi sono raccolti in fascicolo separato, sulla cui copertina è segnata la data del deposito. Da tale data i difensori hanno facoltà di esaminare detti atti ed estrarne copia entro i cinque giorni successivi, o entro 5 gg. dalla notifica dell’avviso, o entro i giorni disposti dal P.M. nel caso di intercettazioni telefoniche.

Nel fascicolo degli atti per l’indagine preliminare vanno inoltre conservati i provvedimenti originali emessi dal G.I.P. (incidente probatorio, la convalida dell’arresto e del fermo), al quale è riconosciuta la facoltà di disporne l’esibizione, ai sensi dell’art. 16 Reg. Esec. c.p.p. (D.M. n. 334/ 1989).
Scaduto questo termine, gli atti sono riuniti a quelli depositati.

Al termine delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero deposita presso la cancelleria del G.I.P.; il predetto fascicolo, sia che debba chiedere l’archiviazione sia che intenda avanzare richiesta di rinvio a giudizio. Deposita, altresì, unitamente al suddetto fascicolo il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, se non debbano essere custodite altrove.

Qualora al termine dell’udienza preliminare, il G.U.P. emetta decreto che dispone il giudizio, la cancelleria provvede alla formazione del fascicolo del dibattimento con gli atti elencati dall’art. 431 c.p.p. ed estratti dal fascicolo del Pubblico Ministero.
Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso, senza ritardo, con il fascicolo per il dibattimento e con l’eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
Gli atti diversi da quelli previsti dall’art. 431 sono trasmessi al Pubblico Ministero con gli atti acquisiti all’udienza preliminare unitamente al verbale d’udienza.
Nel fascicolo del P.M. è altresì inserita la documentazione relativa all’attività di indagine che il P.M. svolga dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, quando di tale attività le parti si siano servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento.

Di questi atti i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia nella segreteria del P.M.

IL FASCICOLO DEL DIFENSORE

La legge n. 397/2000, ha introdotto nel codice di rito rilevanti modifiche atte a rendere effettivo il diritto alle indagini difensive e, per questa via, realizzare una parità tra accusa e difesa nel processo penale, cioè non più limitata alla (eventuale) fase dibattimentale (o del processo in senso stretto), ma estesa anche alla fase delle indagini, con possibilità delle parti diverse dal P.M., attraverso i loro difensori, di svolgere attività di investigazione per ricercare e individuare elementi di prova a proprio favore.

I difensori, in particolare possono colloquiare, ricevere dichiarazioni e assumere informazioni dalle persone che sono in grado di riferire circostanze utili alle indagini, provvedendo direttamente alla documentazione di tali attività, nonché richiedere i documenti in possesso della P.A. , ed accedere a luoghi anche privati e non aperti al pubblico.

Nel corso delle indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito. Inoltre, per il solo fatto di essere a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale, il difensore ha comunque la facoltà di presentare al giudice gli elementi difensivi raccolti, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è prevista la partecipazione della parte privata. Nell’uno o nell’altro caso, la documentazione presentata, in originale o, se ne è richiesta la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, formato e conservato presso l’ufficio del G.I.P..

Il P.M. ha facoltà di prendere visione della documentazione contenuta nel fascicolo così formato ed estrarne copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle parti o conil loro intervento.

Dopo la chiusura delle indigini preliminari, il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo del P.M.; tuttavia, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell’accesso ai luoghi è inserita direttamente nel fascicolo per il dibattimento, una volta formato questo.

 
IL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO
 

Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari sono dunque, generalmente, inutilizzabili e dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio restano confinati nel fascicolo del P.M.

In astratto, infatti il sistema accusatorio impone che tutte le prove siano formate innanzi al giudice del dibattimento; in concreto, poiché le fonti di prova sono suscettibili di alterazione e dispersione, si è consentita un’acquisizione anticipata della prova a mezzo dell’incidente probatorio e la c.d. trasmigrazione di atti dal fascicolo del P.M. a quello del dibattimento, soprattutto a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale e dell’intervento del legislatore.

A seguito del decreto che dispone il giudizio, viene formato a cura della cancelleria il fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa allo scopo una nuova udienza.

Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti gli atti inseriti prima del dibattimento è:

— gli atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e all’esercizio del­l’azione civile;

— i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

— i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal Pubblico Ministero;

— i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio;

— il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti relativi al giudizio sulla personalità;

— il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

— atti assunti con procedura di urgenza dal giudice in sede predibattimentale;

— documenti provenienti dall’imputato.

— i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale; i verbali degli atti assunti con le medesime modalità,
  non ripetibili e quelli ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro
  consentite dalla legge italiana;

— altri atti contenuti nel fascicolo del P.M. e la documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva, qualora le parti concordino per la loro acquisizione.

 
Atti formati ed inseriti in udienza dibattimentale:

— dichiarazioni spontanee dell’imputato;

— esami delle parti;

— testimonianze;

— confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali;

— esami dei periti e dei consulenti tecnici;

— Ispezioni, perquisizioni, sequestri.

 
Atti preformati, ma inseriti in udienza dibattimentale, previa sola lettura:

— atti di irripetibilità sopravvenuta;

— verbali di precedenti dichiarazioni rese dall’imputato al G.I.P., al P.M. ovvero alla P.G. su delega del P.M. in caso di
  contumacia, assenza o rifiuto dell’esame dibattimentale;

— verbali di dichiarazioni di persone imputate in un procedimento connesso rese al P.M. o al G.I.P. se non è possibile
  ottenerne la presenza al dibattimento in corso o qualora si avvalgano della facoltà di non rispondere;

— verbali di atti con valore di prova, assunti in altro processo civile o penale, ovvero privi ditale valore, ma corroborati
  dal consenso delle parti;

— verbali di dichiarazioni rese dal cittadino e dallo straniero resi­denti all’estero, che non siano comunque comparsi, anche
  se eventualmente citati come testi.

Atti preformati, ma inseriti in udienza dibattimentale, previa lettura e contestazione:

— dichiarazioni testimoniali assunte dal P.M. o dalla RG. ovvero dal G.U.P. Tali dichiarazioni, però, per costituire prova
  piena hanno bisogno di riscontri che ne confermino l’attendibilità e la veridicità;

— dichiarazioni dell’imputato e delle altre parti private rese al P.M. o alla P.G., se delegate dal P.M., o dal G.I.P.,
  nonché le dichiarazioni dei coimputati e degli imputati di reati connessi, quando tali sog­getti compaiono in udienza e
  rendono dichiarazioni difformi.

Occorre infine ricordarsi che, in tutti i casi di giudizio direttissimo con imputato in stato di custodia cautelare o di arresto, spetta al Pubblico Ministero di formare il fascicolo per il dibattimento.

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