Il Tribunale Militare in tempo di pace

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La Costituzione attribuisce, in tempo di pace, ai tribunali militari l’esercizio della giurisdizione per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.

Giustizia militare

Giustizia militare

Il Ministro della Difesa ha, rispetto ai magistrati militari ed al Consiglio della Magistratura militare (C.M.M.), le medesime attribuzioni che spettano al Ministro della Giustizia rispetto al Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.), e ai magistrati ordinari.

Consiglio della Magistratura Militare

Il C.M.M. dura in carica 4 anni ed è competente a deliberare su ogni provvedimento di stato riguardante i magistrati militari e su ogni altra materia ad esso devoluta dalla legge.

Il Consiglio delibera sulle assunzioni della Magistratura Militare, sull’assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari, sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari; esprime pareri e può far proposte al Ministro della Difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l’organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare; dà pareri su disegni di legge concernenti i problemi del settore giudiziario.

Fanno parte del Consiglio: il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede; il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione; quattro componenti eletti dai magistrati militari (1), di cui almeno uno magistrato militare di Cassazione; un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d’intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di Vice Presidente.

Gli Uffici giudiziari militari si distinguono in organi requirenti (Procura generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione; Procura generale presso la Corte militare d’Appello e 3 Procure militari presso i Tribunali militari) e organi giudicanti (Corte militare d’Appello, 3 Tribunali militari e Tribunale militare di sorveglianza).

Presso ogni tribunale militare, organo giudiziario di 1° grado, è istituito un ufficio del giudice per le indagini preliminari e uno del giudice per l’udienza preliminare, la cui organizzazione non presenta particolarità rispetto ai corrispondenti uffici esistenti presso i tribunali ordinari.

I tribunali militari giudicano con l’intervento del presidente del tribunale militare, che lo presiede o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di appello, con funzioni di presidente; di un magistrato militare di tribunale o di appello, con funzioni di giudice; di un militare di una delle FF.AA. o della Guardia di Finanza, di grado pari a quello dell’imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.

Organo di secondo grado è la Corte militare d’Appello, che giudica sull’appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai tribunali militari.

Alla Corte militare d’Appello sono devolute, altresì le competenze che l’art.45 dell’ordinamento giudiziario militare (R.D. 9 settembre 1941, n.1022) attribuiva al Tribunale supremo militare in composizione speciale (riabilitazione militare; reintegrazione nel grado, ecc.). Il Collegio giudicante della Corte militare d’Appello è formato dal presidente della Corte stessa o, in caso di impedimento, da un magistrato militare di Cassazione (per effetto della legge 111/2007, magistrato militare che abbia superato con esito favorevole la quarta valutazione quadriennale di professionalità) o di Appello, con funzioni di presidente; da due magistrati militari di appello, con funzioni di giudice; da due militari di una delle FF.AA. o della Guardia di Finanza, di grado pari a quello dell’imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice.

Vi è poi il Tribunale militare di sorveglianza – istituito dal D.L. 27.10.1986, n.700, convertito con legge 23.12.1986, n.897, a seguito del riordinamento degli organi di sorveglianza della giurisdizione ordinaria – competente a vigilare sull’esecuzione delle pene.

Il suddetto Tribunale si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati dal C.M.M., nell’ambito delle categorie indicate dall’art.80, IV comma, della legge 26.7.1975, n.354 (professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia e psichiatria), nonché fra i docenti di scienze criminalistiche:dal 14 novembre 2009, con le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della Magistratura Militare, sono state ridotti a due i componenti eletti dai magistrati militari.

Sedute del Consiglio.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
Le sedute non sono pubbliche quando vi sono motivi di sicurezza che lo consigliano o quando vi sono prevalenti ragioni di tutela del diritto alla riservatezza del magistrato o di terzi, ovvero quando si tratta di questioni attinenti allo stato giuridico ed ai comportamenti comunque professionalmente rilevanti del magistrato.
La deliberazione con la quale si dispone l’esclusione della pubblicità della seduta è adottata su proposta anche di un solo componente del Consiglio. La delibera è adottata immediatamente prima dell’esame della questione, in assenza di pubblico.
Il presidente determina le modalità dell’accesso del pubblico e della stampa alle sedute pubbliche del Consiglio stabilendo eventuali limitazioni, in conformità delle indicazioni di massima del Consiglio.
Le sedute delle commissioni, permanenti o speciali, non sono pubbliche.